
Il Ministero delle Infrastrutture ha prorogato al 23 gennaio 2026 il termine per richiedere l'anticipo del 30% del contributo. Entro questa data inderogabile, le imprese devono caricare sulla piattaforma "LogIN Business" la richiesta e la relativa fidejussione (bancaria o assicurativa). La procedura va completata esclusivamente online tramite i portali ufficiali di MIT o RAM S.p.A.
Il pagamento della quota d'iscrizione per l'anno 2026 deve essere effettuato inderogabilmente entro il 31 dicembre 2025 tramite il portale dell'Albo. Gli importi restano invariati rispetto allo scorso anno e il versamento va eseguito scaricando il bollettino pagoPA dall'area riservata. Attenzione: la scadenza tecnica del bollettino non sposta il termine del 31 dicembre, che resta l'unica data valida ai fini di legge. LA FAI RIMANE A DISPOSIZIONE PER L’ASSISTENZA AL PAGAMENTO QUOTA
Il Ministero ha stanziato 590 milioni di euro per incentivare il rinnovo dei mezzi delle imprese di autotrasporto merci iscritte al REN e all’Albo. I fondi saranno erogati progressivamente tra il 2027 e il 2031, con quote annuali crescenti fino a 190 milioni nell’ultimo anno. Un prossimo decreto definirà i criteri tecnici, le modalità di presentazione delle domande e l'entità dei contributi per ogni tipologia di veicolo. È già in programma un tavolo tecnico presso il MIT per stabilire i dettagli operativi e le scadenze del provvedimento.
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Anno |
Stanziamento (Milioni €) |
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2027 / 2028 |
100 + 100 |
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2029 |
50 |
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2030 |
150 |
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2031 |
190 |
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TOTALE |
590 |
Dal 1° gennaio 2026 l'Austria adeguerà i pedaggi autostradali (mezzi >3,5t) con rincari fino al 9,28% basati sulle emissioni di CO₂ e pubblicherà nuove restrizioni per i lavori sul Ponte Lueg. In Germania, il salario minimo orario salirà a 13,90 € per il 2026 (14,60 € nel 2027), soglia obbligatoria anche per i lavoratori distaccati. Si raccomanda di verificare preventivamente la classe CO₂ dei veicoli sul portale ASFINAG e di monitorare i calendari dei transiti.
Il MIT chiarisce che la circolazione di autoarticolati fino a 18,75 metri per il trasporto intermodale è ammessa solo se vengono rispettate le quote del Regolamento d'esecuzione (12 m ralla-posteriore e 2,04 m ralla-anteriore). In mancanza di tali requisiti tecnici, il veicolo è considerato eccezionale e soggetto alle autorizzazioni previste dall'art. 10 del Codice della Strada. Gli Uffici della Motorizzazione dovranno applicare massima attenzione a questi limiti anche per l'immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero.